A chi è rivolto
La concessione può essere richiesta dal privato cittadino, o da un imprenditore o anche da una associazione. Le richieste di concessione di imprenditori e di associazioni (tipo Onlus, società sportive o enti religiosi) devono essere presentate agli sportelli, mentre quelle dei cittadini vanno presentate all'ufficio della polizia locale o altro ufficio delegato.
Descrizione
Con il termine di 'suolo pubblico' si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
Occupare un suolo pubblico significa non solo occupare lo spazio del suolo pubblico, ma proiettarvi anche l'ombra, come nel caso di tende, e anche occuparne la parte sottostante con tubi o manufatti.
Chiunque occupa il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di pubblico passaggio (ad esempio i portici di una piazza), nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, deve richiedere la concessione comunale.
La richiesta di occupazione del suolo pubblico deve essere presentata per il posizionamento di
- Tavolini, sedie, vasi , fioriere, elementi di arredo urbano, attrezzatura varia all'esterno (normalmente chiamata dehors) di bar, ristoranti, alberghi.
- Pedane, pavimentazioni, tappeti, strutture per feste e sagre, palchi, tribune, bancarelle, chioschi, gazebo
- Manufatti aerei quali tende, tende ombrasole, parasole, capottine proiettanti ombra sul suolo pubblico.
- Faretti, lampioncini e lanterne
Come fare
L’occupazione del suolo pubblico può essere realizzata solo dopo avere ottenuto la prescritta concessione.
Cosa serve
È necessario:
- allegare la fotocopia del documento d’ identità di chi firma la domanda. I cittadini stranieri devono allegare la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- nel caso quindi che all'occupazione del suolo pubblico fosse associata una manifestazione sonora, è necessario produrre l'autocertificazione del rispetto del limiti sonori stabiliti dal piano acustico comunale o richiede l'autorizzazione alla deroga del rispetto dei limiti del piano;
- nell'occupazione di spazi pubblici, quali marciapiedi, parcheggi, sedi stradali, occorre predisporre la segnaletica come previsto dal codice della strada (D.Lgs 285/1992) e da D.M. 10-7-2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo).
- Alla domanda di occupazione o richiesta di variazione della concessione rilasciata dovranno essere inoltre allegati: La copia dell'atto costitutivo o statuto (nel caso di Onlus o associazione);
- l'eventuale documentazione per l'Impatto acustico (valutazione previsionale, deroga acustica, autocertificazione rispetto dei limiti acustici);
- una marca da bollo (Le associazioni ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative riconosciute idonee sono esonerate dall'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo dalla Legge 49/1987);
- attestazione di versamento del deposito cauzionale e rimborso (nel caso fosse richiesto dal regolamento);
- planimetria dell'area e progetto dell'intervento con le specifiche tecniche e le caratteristiche dell'occupazione;
- copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile per subingresso nell'attività.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
Procedure legate all'esito
- L’occupazione del suolo pubblico può essere realizzata solo dopo avere ottenuto la prescritta concessione.
- L'Amministrazione Comunale per poter emettere la relativa Concessione dovrà accertare la regolarità nei versamenti del canone COSAP.
- All’atto della notifica della concessione per occupazione di suolo o spazio pubblico la Polizia Locale ha il compito di verificare la rispondenza di quanto dichiarato.
- Qualora questo risultasse mendace, oltre al verbale di contestazione, sarà avviata anche la procedura penale conseguente.
Tempi e scadenze
TEMPISTICA PER RILASCIO DI TITOLO UNICO TRAMITE PROCEDIMENTO ORDINARIO
Per il rilascio dei titoli autorizzatori che non rientrano nel campo di applicazione della SCIA o del silenzio-assenso, l’impresa può presentare agli uffici un’istanza ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 160. Si tratta dei casi in cui il titolo richiesto dall’impresa deve essere espresso e implica valutazioni di carattere discrezionale.
Gli uffici entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza può chiedere all’impresa la documentazione integrativa. Decorso tale termine l’istanza è da intendersi presentata regolarmente.
Anche se la norma non prevede nulla in merito alla sospensione dei tempi, riferendoci all’art. 2 della legge n. 241, si desume che i termini del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente reperibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Scaduto il termine dei 30 giorni, eventualmente incrementati dai giorni necessari per la presentazione del materiale integrativo, inizia a decorrere un nuovo termine di 30 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento ordinario costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
CASO DI RITARDO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I titolari d'impresa che sono in attesa della chiusura di un procedimento amministrativo di cui sono già scaduti i termini possono presentare istanza per chiedere un indennizzo economico. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine dovranno rivolgersi al dirigente dell'amministrazione titolare di potere sostitutivo per concordare un nuovo termine (pari alla metà del vecchio) per la chiusura della pratica. Se anche questo termine non viene rispettato scatta il pagamento: 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2.000 euro da versare in via forfettaria e automatica.
Questa misura di indennizzo è entrata in vigore nel giugno 2013, misura, e rimarrà in vigore per un periodo di 18 mesi come sperimentazione e varrà solo per i procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa.
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Ulteriori informazioni
Per qualsiasi modifica allo stato dell'occupazione autorizzata (consistenza, durata, rinnovo, intestazione) è necessario ripresentare una richiesta per l'autorizzazione alla modifica.
Condizioni di servizio
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