Permesso per la circolazione e la sosta dei disabili

  • Servizio attivo

Il "contrassegno per disabili" è previsto dall'art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992) che permette alle persone disabili di beneficiare di alcune facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.


A chi è rivolto

Il contrassegno può essere chiesto dalle "persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". L’invalidità può anche essere temporanea.
La possibilità di ottenere il "contrassegno per disabili" è stata riconosciuta anche ai non vedenti.

Descrizione

Il contrassegno è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.
Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea.

A cosa serve
Il contrassegno consente di:

  • Circolare e sostare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato (ZTL)
  • Circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne, ecc.);
  • Circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
  • Sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;
  • Sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Il contrassegno per disabili, anche se esposto, non autorizza alla sosta:

  • Sui marciapiedi;
  • Negli spazi per i mezzi pubblici;
  • In corrispondenza o prossimità delle intersezioni;
  • Sugli sbocchi dei passi carrabili;
  • In corrispondenza di dosso o curva;
  • Contro il senso di marcia;
  • Sugli attraversamenti pedonali e ciclabili;
  • Sulle piste ciclabili;
  • In corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • In seconda fila;
  • Davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani;
  • Negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia;
  • In ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio

E' inoltre vietato:

  • Utilizzare il contrassegno in assenza dell’intestatario. Ogni altro utilizzo è abusivo.
  • Realizzare e utilizzare copie del contrassegno;
  • L’utilizzo di contrassegni contraffatti o scaduti;

Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare e sarà quindi sanzionato di conseguenza.

L'uso improprio del contrassegno comporta il ritiro del documento originale; l'inosservanza comporta violazione (articolo 188 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285).

Sul contrassegno rilasciato dal Comune si possono inserire due numeri di targa. Le relative autovetture potranno accedere alla ZTL (Zona a Traffico Limitato) senza incorrere nelle sanzioni previste per i non residenti o autorizzati, fatti salvi tutti gli obblighi sopra indicati.
Gli ingressi nelle ZTL di altre città sono regolati in modo autonomo dalle singole amministrazioni locali.

Come fare

Inoltrare richiesta online.

Cosa serve

Occorre:

  • In caso di smarrimento o furto del contrassegno, al fine di ottenere un duplicato del tagliando, è necessario produrre un'autodichiarazione che attesti lo smarrimento.
  • Contrassegno originale;
  • Copia del documento d'identità;
  • Dichiarazione di smarrimento;
  • Copia delle carte di circolazione dei veicoli;
  • Documentazione attestante lo stato di invalidità;
  • Fotografia in formato tessera.

Cosa si ottiene

Contrassegno per la circolazione e la sosta dei disabili.

Procedure legate all'esito

Sarà inviata comunicazione dell'esito della procedura.

Tempi e scadenze

La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato medico presentato.
La durata massima è di 5 anni anche se l'invalidità è permanente, scaduti i quali è necessario provvedere al rinnovo.

Nel caso di decesso dell’intestatario, la validità del contrassegno decade automaticamente. I possessori del medesimo sono pertanto tenuti a riconsegnarlo al Ufficio polizia locale. Ogni suo ulteriore utilizzo è illecito.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 24-7-1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Decreto del Presidente della Repubblica 16-12-1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Raccomandazione del Consiglio (Unione europea) 4-6-1998, n. 98/376/CE - Raccomandazione del Consiglio su un parcheggio per disabili.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


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Pagina aggiornata il 16/05/2024

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