A chi è rivolto
In senso giuridico con il termine "separazione” si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
Descrizione
La separazione può essere:
- Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
- Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
Come fare
SEPARAZIONE: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
• separazione personale;
• di modifica delle condizioni di separazione.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore
della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
SEPARAZIONE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall'11 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 12 è stata introdotta la possibilità per il cittadino di procedere:
alla separazione consensuale mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile. Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori nati nella coppia.
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale ad eccezione di un eventuale obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento)
Cosa serve
In caso di Separazione congiunta o consensuale:
- Certificato di residenza
- Stato di famiglia
- Certificato di matrimonio
- Non è necessario un avvocato
In caso di Separazione giudiziale o contenziosa:
- Certificato di residenza;
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa
- Documentazione a carico Avvocato
Cosa si ottiene
Si ottiene l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
Procedure legate all'esito
SEPARAZIONE: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
NOTA PER GLI AVVOCATI: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da almeno un avvocato : è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da almeno un avvocato .
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.
SEPARAZIONE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE
Le parti devono presentare o trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento Tale modello debitamente sottoscritto deve essere consegnato agli uffici comunali allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. per fissare l’appuntamento per la firma dell’accordo di separazione o divorzio.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.
Tempi e scadenze
Almeno 30 giorni dopo la stipula del primo atto
Quanto costa
All’atto della dichiarazione di volersi separare o divorziare dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile dovra’ essere corrisposto il diritto fisso pari € 16,00.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
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Contatti
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