Richiesta di divorzio

  • Servizio attivo

Servizio per effettuare la richiesta di divorzio presso il comune di Carbonara Ticino


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle coppie separate che intendono sciogliere o cessare gli effetti civile del proprio matrimonio.

Descrizione

Con il termine "divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:

  • scioglimento di matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • delibazione sentenza ecclesiastica di annullamento di matrimonio

Quando richiederlo?

  • Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;
  • Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
  • Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
  • Se il matrimonio non è stato consumato;
  • Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;

Come fare

DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 , ai sensi dell'art. 6 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

• di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con la legge 162/2014, entra in vigore dall'11 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 12è stata introdotta la possibilità per il cittadino di procedere:
- allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale (divorzio)
mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile. Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori nati nella coppia.
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale ad eccezione di un eventuale obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno divorziale.
Con l'entrata in vigore della Legge 06 Maggio 2015 n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55) .

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218. La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.

Cosa serve

In caso di divorzio congiunto o consensuale (richiesto da entrambi i coniugi):

  • Due stati di famiglia;
  • Certificato di residenza;
  • Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
  • Copia autentica del verbale di separazione.

In caso di divorzio giudiziale o contenzioso (richiesto da uno solo dei due coniugi):

  • Due stati di famiglia;
  • Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa;
  • Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
  • Copia autentica del verbale di separazione.

Cosa si ottiene

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Procedure legate all'esito

DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

NOTA PER GLI AVVOCATI: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da almeno un avvocato : è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da almeno un avvocato .

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE
Le parti devono presentare o trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione . Tale modello debitamente sottoscritto deve essere consegnato agli uffici comunali allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. Le parti interessate contatteranno l’Ufficio di Stato civile ai numeri 0382 400037 al fine di fissare l’appuntamento per la firma dell’accordo di separazione o divorzio.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

Tempi e scadenze

Puoi richiederlo dopo almeno 3 anni di separazione legale. I Tempi do svolgimento della pratica sono dipendenti dalle operazioni del Tribunale.

Devono passare almeno 30 giorni dopo la stipula del primo atto

Quanto costa

All’atto della dichiarazione di volersi divorziare dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile dovra’ essere corrisposto il diritto fisso pari € 16,00.

Per ulteriori informazioni contattare ufficio di stato di civile 0382/400037

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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